E' stata promulgata l'Ordinanza numero 14, del 27/10/2021, avente come oggetto "Interventi di taglio piante pericolanti, instabili o debordanti sulla viabilità pubblica a tutela della pubblica incolumità"
Ordinanza n.14
Ostana, lì 27/10/2021
Interventi di taglio piante pericolanti, instabili o debordanti sulla viabilità pubblica a tutela della pubblica incolumità
LA SINDACA
RILEVATO che ai bordi delle strade comunali e delle case crescono erbe spontanee, piante, siepi, rami
protesi che invadono le carreggiate ostacolando la visibilità anche dei cartelli stradali oppure, quando la suddetta vegetazione è ormai rinsecchita, può diventare anche tramite di incendi boschivi mettendo a repentaglio la pubblica incolumità;
RITENUTO che l’inadempienza dovuta al mancato taglio della suddetta vegetazione può costituire un pericolo per la circolazione stradale nonché per il conseguente innesco di incendi boschivi;
VISTI gli articoli 892 (distanze degli alberi), 893 (alberi vicino alle strade), e 894 (alberi non a distanza legale) del Codice Civile;
RICHIAMATI gli artt. 5, 6 e 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 30 Aprile 1992 n. 285;
VISTI gli art. 29 e 7 del D.Lgs 10/09/1993, n° 360 (disposizioni integrative del nuovo codice della strada) s.m.e.i.
VISTI gli art. 258 e 29 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato mediane D.C.C. n° 36 del 5/11/2005;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n° 267 “Testi Unico sull’ordinamento degli enti locali”
ORDINA
Ai proprietari e conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale:
- il taglio delle piante di alto fusto che non rispettano la distanza di mt. 5 dal ciglio stradale delle strade carrozzabili e di mt. 2 dal ciglio delle strade non carrozzabili;
- la potatura delle siepi ed il taglio dei rami e degli arbusti che protendono verso il ciglio stradale e che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità;
- lo sfalcio dell’erba (soprattutto quella secca) per una distanza di 10 metri dalle strade e di 20 metri dalle abitazioni;
DISPONE
- nell’eventualità che gli interessati non procedano autonomamente ad eseguire quanto sopra ordinato entro il 15/12/2021, fatta salva ogni altra sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente, l’Amministrazione comunale provvederà in merito con addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori anche per quanto concerne lo sfalcio di erba e/o arbusti posti in prossimità delle strade e delle abitazioni per scongiurare ogni eventuale pericolo per la pubblica incolumità;
- l’invio della presente ordinanza alle forze dell’ordine, incaricate dell’osservanza della stessa;
- la pubblicazione all’albo pretorio comunale e nei consueti luoghi delle affissioni comunali e, in particolare, in prossimità delle strade predette.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione all’Albo Pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. n. 1199/71) oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge n. 1034/71).
Ostana, 27 ottobre 2021
LA SINDACA
(Silvia ROVERE)